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Indicazioni per la consultazione della banca dati
Sigle e abbreviazioni
Le sigle delle fonti per i privilegi sono le seguenti:
- AC = Avogaria di comun, busta 186/6
- AVO = volumetto seicentesco dell’Avogaria di comun, reg. 186/6, con copie di atti tratti dalle Grazie
- C = Commemoriali
- CX M = Consiglio dei dieci, deliberazioni miste
- DMC = Deliberazioni del Maggior consiglio, a c. di R. Cessi (3 voll.)
- G = Grazie del Maggior consiglio
- LCR = I libri commemoriali della Repubblica di Venezia, Regesti, a cura di R. Predelli, Deputazione di storia patria per le Venezie, 8 voll., Venezia 1876-1914.
- MC = Maggior consiglio, deliberazioni
- SM = Senato, misti
- SMA = Senato, mar
- SMR = Senato, misti, rubriche
- SP = Senato, privilegi (regg. 1-2)
- ST = Senato, terra
- STR = Senato, terra, rubriche
Molte d’esse sono consultabili oggi on-line in forma digitalizzata, partendo dalla Home Page dell’Archivio di Stato di Venezia, “progetto divenire, riproduzioni in rete”, “organi costituzionali”.
La sigla è seguita senza spazio dal numero del registro, poi, dopo due punti e sempre senza spazio, dal numero della carta, così: SM23:103V = ASV, Senato, misti, reg. 23, carta 103 verso. Una virgola separa una fonte dall’altra.
A volte si sono potuti identificare il “Tipo del precedente privilegio” con la sua “Data del precedente privilegio”. Per esempio, per uno che riceve il privilegio de extra viene spesso indicato quando aveva ricevuto quello de intus; o, come nell’esempio del banchiere Bartolomeo d’Acherisio, quando riceve il privilegio di originarius troviamo la data del privilegio de extra, avuto come grazia in quanto gli mancavano 5 anni di residenza per poterlo avere de iure.
Va notato che le date sono formulate in questo ordine e con lineete: anno-mese-giorno.
Quando la data del privilegio registra il primo gennaio (01.01), giornata festiva in cui era praticamente impossibile che un organo legislativo si radunasse, si vuole indicare che il documento porta solo l’anno (il programma informatico non accettava una data senza mese e giorno).
I nomi delle parrocchie sono stati normalizzati qui utilizzando la lista pubblicata da Daniele Beltrami, Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della repubblica, Padova 1954, Tavola n. 1. Essi sono in parte in veneziano (es. S. Giovanni Grisostomo, L’Anzolo Rafael, S. Zeminian), in parte no, per cui occorre prestare una attenzione particolare per la ricerca su quel “campo”. (Oggi la pur sempre arbitraria normalizzazione dei nomi delle parrocchie di Venezia è stata molto migliorata per la digitalizzazione delle redecime nel Progetto Divenire dell’ASV.)
Sono stati di grande utilità per il controllo dei dati le rubriche di Senato, Misti (fino al 1440), e di Senato, Terra (a partire dal 1440), le quali riportano, sotto la nutrita voce Veneti facti privilegio, a volte letture e anche dati diversi o più comprensibili o integrativi del privilegio de iure riassunto nella deliberazione stessa. L’esistenza di una registrazione nei registri delle rubriche è indicata con le sigle SMR o STR; la registrazione in cancelleria delle rubriche risultava essere quasi completa. Qualche privilegio è stato trovato anche in Senato, Mar, grazie all’uso della rubrica di quella serie (sempre a partire dal 1440). I privilegi sono stati registrati innanzi tutto nei Libri Commemoriali della cancelleria dal 1300 al 1374, quando si inaugurò la nuova serie di Senato, Privilegi, ora disponibile anch’essa sul Progetto Divenire del sito dell’Archivio di Stato di Venezia grazie al mecenatismo di Benjamin G. Kohl.
Sempre a mo’ di istruzione per l’uso della banca dati, va detto che non è, o comunque non era all’epoca della sua creazione, sempre chiaro esattamente a quale legge un dato privilegio facesse riferimento. Il problema nasce a partire dalla fine della peste nera quando il privilegio de intus, dato nel 1305 a chi provava di avere la residenza da quindici anni, veniva chiamato spesso “il privilegio di 15 anni” anche se lo si poteva acquisire con una residenza di 0 anni, di 5 anni o di 8 anni soltanto. Lo stesso problema si presenta per il privilegio de extra, spesso chiamato “di 25 anni” anche se acquisito con una residenza di 10 o 15 anni. Infatti, le etichette intus e extra erano state applicate solo successivamente, nel 1323, come vedremo. Dal che deriva la possibilità che il “campo” nella banca dati intitolato “Data della legge di riferimento” sia meno affidabile di altri, nelle singole schede, per il riferimento erroneo al 1305, con il conseguente errore di calcolo degli anni di residenza minima accertata. Questo problema inficia i dati di questi due “campi” specialmente riguardante i privilegi conseguiti con la legge del 1382. Va da sé che la rilevazione è corretta quando il provvedimento si riferisce esplicitamente alla data della legge o ai termini della legge stessa e perciò abbiamo deciso di tenerlo nella banca dati messa on-line per ogni buon conto. Vedi ad esempio i testi riportati sotto nell’Appendice 3: due privilegi de extra dati lo stesso giorno, registrati uno dopo l’altro, il primo per 5 anni “di abitazione” secondo la legge del 1391, il secondo, direttamente sotto, per 25 anni “di abitazione”, per cui si riferiva, tacitamente, alla legge del 1305. Comunque sia, per ogni singolo caso lo studioso può comodamente sempre tornare all’originale con il rinvio preciso, ora spesso on-line.
Si noti, infine, che le deliberazioni del Senato, serie misti, dal 1333 al 1375, sono stati pubblicati nel frattempo in edizione critica, per ora in 15 volumi, ogn’uno curato da uno o più studiosi della materia, dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, sotto il titolo generale Venezia-Senato, Deliberazioni miste (per particolari vedi la Home Page dell’Istituto, sotto Pubblicazioni, Serie).
Dal documento alla scheda CIVES on-line
Si presentano qui le tracce documentali di un privilegio del tardo Trecento con la sua schedatura nella banca dati CIVES. L’esempio, preso abbastanza a caso, di un testo completo di privilegio, riguarda la concessione fatta al lanaiuolo Bernardo Veluti, originario di Firenze, il quale, tre settimane dopo il varo della legge del 7 maggio 1391 che riduceva a soli cinque anni l’obbligo di residenza a Venezia per accedere al privilegio de extra, si era già presentato davanti ai Provveditori di comun ed ebbe velocemente il privilegio desiderato; essendo stato già presente a Venezia e potendolo provare, secondo la legge (edita nel mio Immigrazione e cittadinanza) aveva fino a due mesi di tempo per presentarsi. Non avendo avuto in precedenza altro privilegio di cittadinanza veneziana, questa viene precisato come “primum privilegium”.
Senato, Privilegi, reg. 1, c. 97r (123r)
30 maggio 1391
Primum privilegium annorum quinque habitationis de extra secundum formam partis nuperime capta, videlicet die septimo mensis maii 1391, factum provido viro Bernardo Veluti, lanario et mercatori, qui fuit de Florentia. Anthonius Venerio Dei gratia dux Venetiarum, et cetera. Universis et singulis tam amicis quam fidelibus et tam presentibus quam futuris, presens privilegium inspecturis, salutem et sincere dilectionis affectum. Notum vobis fieri volumus per presentem paginam quod cum inter alia que in mente nostra revolvimus attendamus precipue nostrorum subditorum et fidelium devotorum tractare propensius
commoda et utilia salubriter procurare, cum hoc magnificentie nostre decus aspiciat et fidelium devotio utilius pertractata in nostre fidelitatis et devotionis constantia ferventius solidetur duximus volentes beneficia recompensare pro meritis statuendum, quod quicumque annis quinque vel inde supra Venetiis continue habitasset, factiones et onera nostri comunis ipso tempore subeundo a modo civis et venetus noster esset et citadinatus Venetiarum privilegia et aliis beneficiis, libertatibus et immunitatibus quibus nostri cives et veneti gaudent perpetuo et ubilibet congauderet, unde cum providus vir Bernardus Veluti, filius condam Mathei, lanarius et mercator qui fuit de Florentia, nunc habitator Venetiarum in contracta Sancti Yeremie, sicut legitimis et manifestis probacionibus per provisores nostri comunis diligenter examinatis nobis innotuit annis quinque Veneciis continuam habitacionem habuit, erga nos et ducatum nostrum fideliter et laudabiliter sub devotionis integritate se gerens et subiens continue factiones et onera nostri comunis, digna remuneratione persequentis eundem ipsum Bernardum, consiliorum et ordinamentorum nostrorum necessaria solemnitate servata, in venetum et civem nostrum recepimus atque recipimus et venetum et civem nostrum fecimus et facimus et pro veneto et cive nostro habere et haberi volumus et ubicumque tractari, ita quod singulis beneficiis, libertatibus et immunitatibus quibus alii veneti et cives nostri utuntur et gaudent idem Bernardus in Venetiis et extra libere gaudeat decetero et utatur, intelligendo quod per mare mercari non possit nisi de tanto quanto fecerit imprestita nostro comuni, salvis et reservatis sibi immunitatibus,
libertatibus et beneficiis quibuscumque que sibi competerent vigore et forma partis seu ordinis capti in maiori consilio die septimo maii de millesimo trecentesimo nonagesimo primo in cuius rei fidem et evidentiam pleniorem presens privilegium fieri iussimus et bulla nostra plumbea pendente muniri. Datum in nostro ducali palatio anno dominice incarnationis millesimo trecentesimo nonagesimo primo, mensis maii, die penultimo, indictione quartadecima.
Questa formulazione era poi usata come modello per sedici altri privilegi registrati solo sommariamente sulla stessa facciata del registro (vedi ora l’originale on-line col Progetto Divenire dell’Archivio di Stato di Venezia).
L’approvazione da parte del Senato consiste in meno di tre brevi righe nel reg. 41 dei Misti; porta tecnicamente la data successiva a quella che porta la lettera patente stessa ma trattasi di un errore nella preparazione del foglio; infatti più sotto la data “ultima maii” fu corretta in “penultima maii”. La pars non porta alcuna votazione, per cui dev’essere passato all’unanimità o quasi. Ecco il succinto testo:
Senato, Misti, reg. 41, c. 144r (in matita)
30 maggio 1391
Die ‹pen›ultimo maii (1391)
Capta
+ Quod fiat privilegium – et est primum – annorum quinque habitationis de extra secundum formam partis nuperime capte provido viro Bernardo Veluti filio quondam Mathei qui fuit de Florentia, lanario et mercatori, cum plene probaverint habitationem suam apud provisores nostri comunis.
Nella stessa seduta il Senato concesse il privilegio, sempre de extra, ad un originario di Fermo, tale Giovanni Pisani marinarius, filio di Pucio, residente a Venezia da 25 anni come provato dai soliti provveditori di comun, e allora abitante nella parrocchia di S. Vio. In pratica l’interessato aveva maturato molti più anni del necessario e passava sotto la legge del 1305 invece che quella del 1382 (15 anni per il privilegio de extra) o tanto meno quella appena deliberata del 1391.
Dalle fonti si passa poi con facilità a consultare la scheda per BERNARDUS VELUTI / VELLUTI BERNARDO nella banca dati CIVES attraverso la funzione CERCA.